giovedì 16 dicembre 2010

FAREAMBIENTE (Coordinamento Calabria) "Sostituire coperture in amianto con il fotovoltaico conviene sempre di più"


Il nuovo Conto energia ha incrementato anche gli incentivi sociali per coloro che sostituiranno con il fotovoltaico le coperture in amianto, purtroppo ancora numerose in Italia. Infatti secondo l'articolo 10 del decreto del 24 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sostituire il pericoloso eternit con pannelli fotovoltaici darà diritto a un premio del 5% in più rispetto agli incentivi già in vigore. Riguarda gli impianti fotovoltaici integrati in superfici esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto. Lo stesso incentivo è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici per un uso efficiente dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, invece, è previsto un incremento sulla tariffa incentivante del 10%, che però non è cumulabile con altre agevolazioni. Dunque oltre a liberarci di un materiale estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute, c'è la possibilità di trarre da questo progetto reali benefici per lo sviluppo sostenibile per le nostre città. Il Movimento Ecologista Europeo ''Fare Ambiente"Coordinamento Calabria'' lo scorso 14 Giugno 2010 aveva incontrato l'assessore della Regione Calabria all'Ambiente Francesco Pugliano per sensibilizzare tale iniziativa. La delegazione, secondo un comunicato, composta dal Coordinatore Regionale, Antonio Iaconetti; dal coordinatore nazionale giovanile, Aurelio Longo, e dal Presidente della Commissione Energia, Orazio Mainieri. Nel corso dell'incontro i rappresentanti di FareAmbiente avevano avanzato la proposta ''Rottamiamo i tetti in eternit''. L'idea e' quella di incentivare la sostituzione dei tetti in amianto, che sono ancora numerosi nei comuni Calabresi e a questo punto speriamo anche nel resto d’Italia, con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia pulita. L'amianto ricordiamo venne utilizzato per decenni per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni. La legge che ne ne prevede lo smaltimento è la 257 del 1992. È stato adottato anche come materiale per l'edilizia per tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, serbatoi dell'acqua, nelle auto e in molte altre applicazioni. In Italia, secondo le stime del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto sparse in tutto il territorio nazionale. In Italia fino al 2004 sono stati registrati 9.166 casi di mesotelioma maligno, il tumore provocato dalle fibre di amianto respirate, secondo il Registro nazionale dei mesoteliomi.
Tra questi per il 69,8% la causa è professionale, per il 4,5% famigliare e per il 4,7% ambientale.

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f.to
Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Nazionale Giovani FareAmbiente
aurelio.longo@gmail.com

martedì 14 dicembre 2010

FAREAMBIENTE (Coordinamento Calabria): Sostituire coperture in amianto con il fotovoltaico conviene sempre di più



Il nuovo Conto energia ha incrementato anche gli incentivi sociali per coloro che sostituiranno con il fotovoltaico le coperture in amianto, purtroppo ancora numerose in Italia. Infatti secondo l'articolo 10 del decreto del 24 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, rimpiazzare il pericoloso eternit con pannelli fotovoltaici darà diritto a un premio del 5% in più rispetto agli incentivi già in vigore.  Riguarda gli impianti fotovoltaici integrati in superfici esterne di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto. 

Lo stesso incentivo è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici per un uso efficiente dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, invece, è previsto un incremento sulla tariffa incentivante del 10%, che però non è cumulabile con altre agevolazioni. Oltre a liberarci di un materiale estremamente dannoso per l'ambiente e per la salute, c'è la possibilità di trarre da questo progetto reali benefici per lo sviluppo sostenibile per le nostre città.
Il Movimento Ecologista Europeo ''Fare Ambiente"Cooridamento Calabria'' lo scorso 14 Giugno 2010 aveva incontrato l'assessore della Regione Calabria all'Ambiente Francesco Pugliano per sensibilizzare tale iniziativa. La delegazione, secondo un comunicato, composta dal Coordinatore Regionale, Antonio Iaconetti; dal coordinatore nazionale giovanile, Aurelio Longo, e dal Presidente della Commissione Energia, Orazio Mainieri. Nel corso dell'incontro i rappresentanti di FareAmbiente avevano avanzato la proposta ''Rottamiamo i tetti in eternit''. L'idea e' quella di incentivare la sostituzione dei tetti in amianto, che sono ancora numerosi nei comuni Calabresi, con pannelli fotovoltaici per la produzione di energia pulita.
L'amianto ricordiamo venne utilizzato per decenni per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni. La legge che ne ne prevede lo smaltimento è la 257 del 1992. È stato adottato anche come materiale per l'edilizia per tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, serbatoi dell'acqua, nelle auto e in molte altre applicazioni. In Italia, secondo le stime del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto sparse in tutto il territorio nazionale. In Italia fino al 2004 sono stati registrati 9.166 casi di mesotelioma maligno, il tumore provocato dalle fibre di amianto respirate, secondo il Registro nazionale dei mesoteliomi. 
Tra questi per il 69,8% la causa è professionale, per il 4,5% famigliare e per il 4,7% ambientale. 


f.to
Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Nazionale Giovani FareAmbiente
aurelio.longo@gmail.com

domenica 5 dicembre 2010

La responsabilità del valutatore immobiliare di Bosco Teresio, Tetto Francesca

Le recenti inchieste giudiziarie che hanno coinvolto società immobiliari in posizione dominante sul mercato hanno fatto emergere in tutta la sua gravità il problema delle stime immobiliari utilizzate come strumento per gonfiare i bilanci sociali facendo figurare valori non rispondenti alla realtà.
Si assiste così a clamorosi crack finanziari diretta conseguenza di manovre a dir poco ardite e all'impossibilità di restituire i generosi finanziamenti ottenuti anche a mezzo di stime fatte su misura e sulla scorta delle quali il sistema bancario ha accordato l'accesso al credito, spesso illimitato, confidando nell'apparente solidità delle garanzie offerte.
Viene dunque in evidenza il ruolo dei periti immobiliari in più occasioni a vario titolo chiamati a certificare il valore del patrimonio sociale: si pensi all'ipotesi di conferimenti in natura nelle società di capitali (art. 2465 cod. civ.), al compimento di operazioni straordinarie quali trasformazioni (art. 2500-ter cod. civ.), fusioni (art. 2501-quater e sexies), scissioni (art. 2506-ter cod. civ.), o più semplicemente alle perizie effettuate in occasione di trasferimenti di quote sociali onde acclararne il valore effettivo o ancora per l'accesso a finanziamenti da parte di soggetti terzi. In tale contesto diventa sempre più attuale il problema del procedimento di valutazione degli immobili e di quello connesso della responsabilità dei valutatori immobiliari, vuoi nell'ipotesi in cui costoro pervengano a stime rivelatesi errate per imperizia, vuoi nella più grave ipotesi di stime volutamente alterate.
I procedimenti di valutazione degli immobili
I procedimenti di stima normalmente applicati in Italia si dividono in:
a. procedimenti di stima sintetici basati sulla comparazione diretta del bene con altri aventi analoghe caratteristiche di cui si conoscono gli apprezzamenti di mercato;
b. procedimenti di stima analitici basati sulla capitalizzazione del reddito ordinario ritraibile dal bene oggetto di stima.
Si tratta di metodologie basate su criteri empirici, dati sommari e ipotesi teoriche, il che fa sì che troppo spesso si pervenga a valutazioni convenzionali, in massima parte basate sul dato d'esperienza del singolo perito estimatore anziché su criteri scientifici consolidati e passibili di verifica, finendo spesso per rappresentare nulla più che un parere del singolo professionista. A ciò si affianca la difficoltà di rilevazione dei prezzi di mercato effettivamente contrattati e l'assenza di una banca dei dati immobiliari, circostanze tutte che rendono difficile valutare a priori la congruità della stima proposta e, di riflesso, la correttezza dell'operato del valutatore.
Proprio per ovviare a ciò, a livello internazionale si sono consolidate norme (a cominciare dall'accordo sul capitale di Basilea noto come Basilea 2) che hanno introdotto un metodo scientifico che consente di pervenire a un valore sintetico sulla scorta di procedimenti valutativi riconosciuti e muniti di largo consenso. Si sono così affermati gli International valuation standard con i tre approcci alla stima immobiliare:
1. market approach (metodo a confronto di mercato);
2. cost approach (metodo del costo);
3. income approach (metodo finanziario);
che consentono di definire in modo chiaro le metodologie operative utilizzate nel procedimento di valutazione.
Le responsabilità del valutatore
Quanto alla responsabilità del valutatore immobiliare vengono in rilievo tre distinti profili:civilistico, penalistico e disciplinare.
Con l'accettazione dell'incarico, il perito assume un'obbligazione di fare che si concretizza nel compimento di tutti quegli accertamenti e quelle valutazioni atte a fornire alla committenza gli elementi tecnici e scientifici necessari per la soluzione della questione che ne ha richiesto l'intervento. L'inesatto adempimento dell'obbligazione assunta è fonte di responsabilità per il consulente.
Sotto il profilo strettamente civilistico, posto che l'attività di consulenza rientra nell'ambito delle prestazioni d'opera professionali, la responsabilità del perito è regolata dall'art. 1176 cod. civ. che al secondo comma non ritiene sufficiente che il professionista, nello svolgimento dell'incarico, si comporti con la diligenza del buon padre di famiglia e dunque con la diligenza dell'uomo medio, ma gli impone una diligenza, per così dire, aggravata, da modularsi e valutarsi con riguardo alla specifica natura dell'attività esercitata.
Dunque, per valutare il grado di diligenza impiegata, e di riflesso la responsabilità del professionista, deve farsi riferimento al tipo specifico di attività che questi è chiamato a svolgere e alle conoscenze tecnico-professionali richieste al momento dell'adempimento della prestazione. Il particolare rigore di detta norma è parzialmente attenuato dall'art. 2236 cod. civ. che, nel solo caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del professionista alle ipotesi di dolo o colpa grave, escludendo pertanto la colpa lieve.
Di fatto, il professionista che arrechi un danno al committente risponde anche per colpa lieve sia qualora non abbia fatto corretta applicazione di regole e conoscenze che debbono considerarsi acquisite e consolidate nell'ambito di una certa ars, al punto da essere ritenute necessario corredo della preparazione del professionista che si dedichi a quel determinato settore, sia qualora si provi che abbia accettato e svolto un incarico professionale nonostante la consapevolezza o il fondato timore dell'inadeguatezza e incompletezza della propria preparazione e della necessità di indirizzare il cliente ad altro specialista.
Sotto il profilo penalistico qualora il consulente presti la propria opera a favore di una parte processuale vengono in rilievo le fattispecie di cui agli artt. 380 e 381 cod. pen. La prima riguarda il caso del consulente tecnico «che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui ... assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria» (reclusione da uno a tre anni e multa non inferiore a € 516,00).
La seconda disposizione riguarda invece il caso del consulente «che in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria presta contemporaneamente, anche per interposta persona, ... la sua consulenza a favore di parti contrarie» (reclusione da sei mesi a tre anni e multa non inferiore a € 103,00).
Al di fuor di queste particolari ipotesi, qualora emerga la redazione di stime volutamente artefatte effettuate da periti compiacenti e collusi, i quali abbiano agito in spregio a qualsivoglia regola deontologica ed etica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, assumeranno rilievo le disposizioni di cui agli artt. 640 cod. pen. (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 51,00 a € 1.032,00) e 640-bis cod. pen. (reclusione da uno a sei anni).
Accanto alle responsabilità tradizionali, civili e penali, sta assumendo oggi sempre maggiore rilevanza un'ulteriore forma di responsabilità propria del valutatore quale prestatore d'opera professionale tenuto all'osservanza di regole deontologiche dettate dall'Ordine professionale di appartenenza.
Ciò è a tal punto vero che recentemente si è da più parti tentato di definire un codice deontologico delle valutazioni immobiliari che individui i particolari doveri alla cui osservanza è tenuto lo stimatore, onde definirne canoni specifici di preparazione e competenza, nonché di onestà e trasparenza nello svolgimento del processo di valutazione che è chiamato a rendere.
Mentre in passato si relegava l'illecito disciplinare in una posizione marginale, sul presupposto per cui le regole deontologiche non potessero assurgere a fonte normativa, con la conseguenza che di illecito poteva parlarsi solo allorché risultasse violata una precipua norma dell'ordinamento civile, ulteriore rispetto alla regola deontologica, recentemente si è giunti a porre sullo stesso piano illecito civile e illecito deontologico assegnando alle regole deontologiche rilevanza giuridica immediata. Quest'ultima deriva alle norme del codice disciplinare dalla delega effettuata dal legislatore statale (D.Lgs. 382 del 23 novembre 1944) e dalla loro funzione di parametro normativo generale alla stregua del quale valutare la condotta dei professionisti iscritti (in tal senso, in materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, Cass., Sez. Unite, sent. 20 dicembre 2007 n. 26810).

sabato 27 novembre 2010

CALABRIA/RIFIUTI: PUGLIANO, SI PROFILA VERA EMERGENZA

martedì 16 novembre 2010

FAREAMBIENTE PARTECIPA ALLA GIORNATA DELL'ALBERO

FareAmbiente ha aderito alla giornata nazionale dell'albero del 21 novembre promossa dal Ministero dell'Ambiente
( come potrete vedere accedendo al seguente link  http://giornatadellalbero.minambiente.it/?costante_pagina=home&id_lingua=2 )
La Giornata dell’Albero è una occasione per richiamare l’attenzione di tutti, ma soprattutto dei più giovani, sull’importanza dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra.
FareAmbiente parteciperà all'iniziativa coinvolgendo tutti i comuni dove sono presenti i nostri laboratori verdi, piantando un nuovo alberto nella giornata del 21 novembre.

Ogni comune inoltre potrà aderire alla giornata attraverso il link del Ministero che vi abbiamo indicato.

I Comunicati stampa e le foto che scatterete saranno pubblicate sul sito nazionale e su quello del Ministero.
Il Ministero dell’Ambiente per la Giornata Nazionale dell’Albero 2010, in collaborazione con le Regioni, l’ANCI, l’UNCEM, il Corpo Forestale dello Stato, FareAmbiente e d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Politiche agricole, propone la piantumazione in contemporanea, per il 21 novembre alle ore 12.00, in ogni Comune che aderisca all’iniziativa.

martedì 9 novembre 2010

CNR: Rischio geo-idrologico in Italia Un catalogo per definire i livelli di rischio

L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha prodotto uncatalogo di eventi di frana e di inondazioni storiche in Italia. Il catalogo – unico per completezza e copertura temporale – ha permesso di definire i livelli di rischio da frana e da inondazione a cui è soggetta la popolazione Italiana, come pure di identificare “hot spots”, ossia aree del paese maggiormente soggette a fenomeni franosi e d’inondazioni con conseguenze potenzialmente fatali. 

"Analizzando la parte del catalogo che copre il periodo più recente, fra il 1950 al 2008, emerge come vi siano state almeno 6.380 vittime (morti, dispersi, feriti) per frana e almeno 2.699 vittime di inondazioni. Nel periodo considerato, tutte le regioni italiane hanno subito vittime per frana o per inondazione. Le regioni più esposte al rischio da frana per la popolazione sono state il Trentino Alto Adige (675 vittime dovute a 198 eventi franosi), la Campania (431 vittime in 231 eventi), la Sicilia (374 vittime in 33 eventi) e il Piemonte (252 vittime in 88 eventi). In Veneto, il solo evento del Vajont del 9 ottobre 1963 causò oltre 1.900 vittime. Le regioni più esposte al rischio da inondazione per la popolazione sono state il Piemonte (235 vittime in 73 eventi alluvionali), la Campania (211 vittime in 59 eventi), la Toscana (456 vittime in 51 eventi), e la Calabria (517 vittime in 37 eventi)."

Allora come può proseguire la ricerca? Quali sono i metodi, le strategie e gli strumenti più utili permitigare gli eventuali rischi, prodotti da questi eventi che, si badi bene, sono naturali e "contribuiscono a scolpire il paesaggio italiano così come noi lo conosciamo"?

Il CNR IRPI sta provvedendo anche a sviluppare, per il Dipartimento della Protezione Civile,della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un sistema prototipale per la previsione di frane indotte dalle precipitazioni, sulla base di soglie di pioggia e di misure e previsioni quantitative della precipitazione e ha anche messo a punto metodologie per la definizione e la mappatura del rischio da frana e da inondazione a differenti scale geografiche, da quella nazionale a quella locale. Sicuramente questi fenomeni non si possono eliminare o arginare o combattere, ma si può certamente cercare di prevederli con più precisione possibile e arginare i rischi.

venerdì 5 novembre 2010

Perché non si applica la SCIA in edilizia

FONTE: www.lavoripubblici.it
Dopo l'approvazione della legge 122/10, alcuni giornali ed alcuni Dirigenti di Comuni, si sono prodigati a "spiegare" che la DIA, normata dal DPR 380/01 (Testo Unico dell'edilizia), risultava "abolita o abrogata o sostituita" dalla SCIA. Altri giornali ed altri Dirigenti dei Comuni, hanno obiettato che la norma non fosse rivolta all'attività edilizia.
Per poter comprendere quale è la giusta interpretazione, bisogna fare un excursus del panorama legislativo, riguardante la DIA amministrativa e la DIA edilizia.

A) La Legge 241 del 7 agosto 1990, prima della SCIA - Legge 122/10
La legge 241/90, pubblicata in G.U. il 18 agosto 1990, n. 192 ed intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nella sua originaria stesura, chiaramente indicava all'art.19 che l’applicazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) era riferita ai procedimenti amministrativi ed esattamente: "In tutti i casi …… ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ………..". L'annotazione che escludeva l'attività edilizia. è stata confermata dall’art.2 della Legge 537 del 1993, rimanendo in vigore fino all'emanazione della Legge 80 del 2005.

E' importante anche rilevare che il Legislatore con i regolamenti di cui al DPR 300/92, al DPR 407/94,al DPR 411/94 ha voluto chiarire, le materie (ed i Ministeri interessati) riguardanti l'applicazione dell’articolo 19 della Legge 241/90 ed in quali casi si poteva utilizzare la Denuncia Inizio Attività ed in quali casi invece era da escludere la sua applicazione.

Con l'articolo 21 della Legge 15/2005 è stata aggiunta la rubricazione degli articoli della Legge 241/90, e l'articolo 19 è stato intitolato "Denuncia di Inizio Attività".

Con l'articolo 3 della Legge 80/2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005) è stato invece riscritto completamente l'articolo 19 della Legge 241/90, ed il titolo dell'articolo 19 è stato modificato in "Dichiarazione di Inizio Attività".

Questa modifica è di natura fondamentale, perché il Legislatore ha volutamente diversificato il procedimento amministrativo dellaDichiarazione Inizio Attività, riferito all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale , dal procedimento amministrativo dellaDenuncia di Inizio Attività, riferito all'attività edilizia, nata da alcuni Decreti Legge del 1995, convertiti con la Legge 662/96.

B) La DIA nell'edilizia - dalla Legge 662/96 al Testo Unico DPR 380/01
La nuova disciplina della Denuncia Inizio Attività riferita all'edilizia, è stata dapprima stabilita dall'art. 8 del decreto legge. 27 marzo 1995, n. 88, ed è divenuta effettiva per effetto del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.
La specificità della materia edilizia e della D.I.A. normata dalla L.662/96, si evidenziava in un iter completamente diverso da quello normato dalla Legge 241/90, in particolare dai seguenti punti:
  • 1. l'attività edilizia poteva iniziare dopo 20 giorni;
  • 2. la D.I.A. doveva essere corredata, al momento della presentazione, da una dettagliata relazione asseverata a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali;
  • 3. C'era l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
  • 4. l'efficacia della D.I.A. era al massimo pari a tre anni;
  • 5. Il progettista doveva emettere un certificato di collaudo finale che attestava la conformità dell'opera al progetto presentato.

Con l'emanazione del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e delle successive leggi che hanno modificato e integrato il testo iniziale, con gli articoli 22 e 23 si è di nuovo intervenuto sulla Denuncia Inizio Attività nell'edilizia, andando a modificare i seguenti punti:
  • 1. l'attività edilizia può iniziare dopo 30 giorni;
  • 2. la D.I.A. deve essere corredata, dall'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori e dal D.U.R.C.;
  • 3. il progettista, o un tecnico abilitato, deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
  • 4. lo stesso tecnico deve presentare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale ovvero una dichiarazione che le opere di cui alla D.I.A. non hanno comportato modificazioni del classamento.

La peculiaretà della materia e dell'iter di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/01, rende alla Denuncia Inizio Attività dell'edilizia una specificità non assimilabile ad altro procedimento amministrativo.

C) La SCIA - Legge 122/2010
Con l'emanazione della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è nato l'equivoco riguardo alle materie in cui risulta applicabile la nuova procedura della SCIA.

Il TITOLO III della Legge 122/2010, denominato SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE, già indirizza in quale campo la nuova norma legifera.
In particolare l'art. 49, intitolato "Disposizioni in materia di conferenza di servizi" con il comma 4-bis, sostituisce completamente l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la maggiore novità che non si debbono aspettare i 30 giorni del testo previgente, ma l'attività puo essere iniziata contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Scia. L'articolo 49 prosegue con il comma 4-ter, che nella sua lettura dovrebbe chiarire in quali materie è applicabile la SCIA.
"4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Quindi il primo periodo del comma 4-ter specifica che la SCIA riguarda le materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione che sono: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie, con esclusione di quanto specificato nel nuovo articolo 19 della Legge 241/90, mentre il secondo periodo del comma 4-ter specifica che la "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce la "dichiarazione di inizio attività" riportata in ogni normativa statale e regionale.

Il legislatore con l'articolo 49 comma 4-ter ha chiaramente voluto escludere l'applicazione della SCIA all'edilizia, in quanto:
  • 1. la materia dell'edilizia rientra nel "Governo del Territorio" materia che la Costituzione all'articolo 117 terzo comma indica tra le "materie di legislazione concorrente" quindi di competenza regionale;
  • 2. l'espressione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sostituisce l'espressione Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e non l'espressione Denuncia di Inizio Attività di cui al DPR380/01 o di altre norme che utilizzano detta espressione.

D) Abrogazione di una legge
L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica.
A norma dell'art.15 del Codice Civile, una norma di legge puo essere abrogata nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi quella previgente qualora:
  • 1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)
  • 2. vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (abrogazione tacita)
  • 3. la nuova legge ridisciplini l'intera materia prima regolata dalla legge previdente (abrogazione implicita).
Nel caso in esame, il nuovo art.19 della legge 241/90, NON ABROGA (ne espressamente, ne tacitamente, ne implicitamente) le norme riportate negli articoli 22 e 23 del DPR380/01.

A maggior chiarezza, si fa presente che invece, il DPR 380/01, trattandosi di testo di legge che ha ridisciplinato l'intera materia edilizia, ha espressamente abrogato con l'art.136 numerose norme di legge previgenti.

E) Abrogazione di una norma di un Testo unico
L'abrogazione di una norma contenuta in un Testo Unico, deve avvenire solamente in modo esplicito, ai sensi della Legge 8 marzo 1999, n. 50.
Infatti l'art.7 comma 6 della Legge 50/1999 specifica che "Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici."

F) Chiarezza testi normativi
A conferma che una legge debba essere chiaramente abrogata, è stata emanata la Legge 18 giugno 2009, n.69, che con l'articolo, inserisce un articolo nuovo alla Legge 400 del 23 agosto 1988, il 13/bis che alla lettera a) stabilisce: "Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; mentre nel resto dell'articolato, indica i modi ed i tempi per correggere e/o aggiornare i testi normativi. "

G) Conclusioni
Si può decisamente affermare che la SCIA di cui al nuovo art.19 della Legge 241/90 non riguarda l'attività edilizia perché:
  • 1) nel testo della Legge 30 luglio 2010, n. 122 non c'è scritto;
  • 2) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10 prevede che la SCIA, sostituisce la Dichiarazione Inizio Attività e non la Denuncia Inizio Attività;
  • 3) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10, riguarda le materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione;
  • 4) l'attività edilizia rientra nel "Governo del Territorio", materia che la Costituzione all'articolo 117 terzo comma indica tra le "materie di legislazione concorrente" quindi di competenza regionale;
  • 5) la specificità delle norme di cui alla Denuncia di Inizio Attività del Testo Unico dell'Edilizia DPR380/01, tra cui le responsabilità del progettista-direttore dei lavori-collaudatore, la sicurezza dei lavori; la regolarità delle Ditte esecutrici dei lavori, gli obblighi della denuncia in catasto, esclude qualsiasi somiglianza alle norme di cui all'art.19 della Legge 241/90;
  • 6) il nuovo art.19 della legge 241/90, non abroga le norme riportate negli art. 22-23 del DPR 380/01;
  • 7) ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 50/99, l'abrogazione di una norma contenuta in un Testo Unico, deve avvenire solamente in modo esplicito.


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