domenica 16 gennaio 2011

FAREAMBIENTE: SEMINARIO T.E.A. - "SVILUPPO SOSTENIBILE, VOLANO DI CRESCITA PER IL MEDITERRANEO" Domenica 23 Gennaio 2011 - Ore 17.00 Hotel Nettuno Palace, Belvedere Marittimo CS

Il Movimento Ecologista Europeo FareAmbiente 
in collaborazione con la Pro Loco del Tirreno e il Circolo Re Alarico Cosenza e lieto di invitarvi al
Seminario T.E.A

“Energia, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Volano di crescita per il Mediterraneo”

Domenica 23 Gennaio 2011 – Ore 17.00 – Hotel Nettuno Palace, Belvedere Marittimo (Cs)

PROGRAMMA
Registrazione dei partecipanti

Intervengono
Avv. Antonio Iaconetti
Coordinatore Regionale FareAmbiente®

Dott. Antonello La Valle
Presidente Pro Loco Tirreno – Cons. Regionale U.N.P.L.I.

Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Nazionale Giovani FareAmbiente®

Prof. Orazio Mainieri
Docente Dip. Meccanica UNICAL, Presidente Commissione Energia
FareAmbiente®

Modera
Avv. Michele Arnoni
Presidente Circolo Re Alarico Cosenza 

venerdì 14 gennaio 2011

DETRAZIONI FISCALI 55%: Termine prorogato al 31/12/2011 e detrazione ripartita in 10 anni

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 29/12/2010 n. 225) non contiene novità per quanto riguarda le detrazioni 55%. Per ora quindi, le uniche modifiche sono quelle descritte al comma 48 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità (L. 13/12/10 n. 220) pubblicata il 21 dicembre 2010, ovvero:
  • Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
  • La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

È ragionevole aspettarsi entro i prossimi mesi, come avvenuto negli anni passati, la pubblicazione dell’aggiornamento delle procedure operative per accedere alle detrazioni nel 2011.
L. 13/12/10 n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011). Art. 1 comma 48 (estratto). In vigore dal 1/1/2011

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Studio Longo&Partners
Ing. Aurelio Amedeo Longo
aurelio.longo@gmail.com

giovedì 13 gennaio 2011

Nel 2011 valutazioni immobiliari con gli standard internazionali (IVS)


Dopo l'approvazione del documento ABI dello scorso Novembre, da Gennaio si auspica una probabile adesione di gran parte degli istituti bancari, ossia che gli standard di valutazione immobiliare dell'Abi diventeranno la regola generale cui si dovranno attenere i professionisti. Che per le banche fanno circa un milione di perizie all'anno. Gli effetti, anche se non immediati, saranno garanzie serie per le banche (e di conseguenza per tutto ilsistema finanziario) e trasparenza per il mercato immobiliare, finalmente basato su dati certi. Senza la definizione degli standard non si va avanti. Prima c'erano solo expertise empiriche, che hanno contribuito ad aprire il mercato. Chiunque poteva farle, con la semplice iscrizione a un albo professionale. Ma dietro a ogni perizia ci sono montagne di soldi: il collaterale, cioè il bene dato in garanzia, vale 110 miliardi. Con cartolarizzazioni e affini il mercato immobiliare è diventato componente fondamentale del mercato finanziario. E se una banca non cartolarizza perde il 25% del proprio guadagno». Dietro a ogni bene, ha detto Benvenuti, c'è un perito, che rilascia un documento importantissimo per il mercato nel suo complesso. Il problema, ha sottolineato Benvenuti, è anche il valore di una perizia di responsabilità, che «è sceso a livelli incontrollabili. Noi lo prevedevamo sin dal 2002, e avevamo già pensato la strada. Per questo abbiamo subito iniziato a collaborare con Tecnoborsa per gli standard. Ma ci scontravamo con la prassi direttori di agenzia bancaria che telefonavano al perito. Però il direttore dell'agenzia telefonava poter aumentare il valore perché il cliente era buono o per stare sotto il loan to value e non essere soggetto all'assicurazione».  La perizia è uno strumento di garanzia solo se diventa uno strumento indipendente.Ciò può avvenire solo con procedimenti scientifici riconosciuti in tutto il mondo. Dobbiamo dunque fornire un dato altamente scientifico. Se è vero che il perito ha un ruolo strategico, allora deve essere ricompensato in maniera adeguata. Mettendo fuori dal mercato chi non opera bene e lavorando per dare garanzia al mercato attraverso la "certificazione" dei valutatori. Secondo Marco Simonotti, docente di estimo all'Università di Palermo, l'unico concetto cui rapportarsi è quello del iustum pretium, «che come tutti sanno è fluttuante e va individuato tra un minimo e un massimo rilevato nel tempo, cercando di restringere il più possibile l'individuazione, appunto, con in metodi scientifici e universalmente riconosciuti. Già Tecnoborsa e Crif – ha etto Simonotti - hanno standard che corrispondono ai criteri necessari, anche se non sposano completamente gli IVS, perché adottano le necessarie best practice». Il 17 Novembre scorso l'ABI ha approvato un documento con gli standard, ma la stessa Abi non può obbligare nessuno ad aderire, ma saranno le banche che dovranno chiederne ai propri periti l'adozione degli standard IVS. Il documento è stato inviato ai 790 istituti di credito, dai quali è attesa un'adesione massiccia entro i primi di gennaio, perché prima passa dai Cda degli istituti e delle holding. Da gennaio verrà costituito un tavolo con chi ha lavorato per definire l'attuazione e la metodologia di raccolta delle informazioni. L'industria bancaria può infatti formare un database fondamentale: alle 5000mila operazioni annue sui mutui se ne aggiungono altrettante con i finanziamenti per cartolarizzazioni, immobili in costruzione, eccetera. Il documento verrà pubblicato nel sito dell'Abi a gennaio, ora è all'esame dell'Autorità garante della concorrenza. Sotto Greenspan le regole non sono state rispettate e la crisi dei subprime è a lui in gran parte addebitabile. Ma oltre i subprime ci sono altri mutui fuori agency, cioè non verificati da agenzia governative, che ancora non sono esplosi. I rischi da vanificare in Italia sono tra gli altri quelli, ampiamente verificatisi negli Usa, che derivano dalla scarsa indipendenza dei periti rispetto ai broker, che possono o meno farli lavorare. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Ing. Aurelio Amedeo Longo
Coordinatore Regionale E-Valuations
aurelio.longo@e-valuations.org

mercoledì 12 gennaio 2011

FAREAMBIENTE: ACQUA, REFERNDUM; SODDISFATTI PER DECISIONI CONSULTA, UN'ALTRA GRANDE VITTORIA POLITICA

ROMA, 12 GEN -(ANSA)  FareAmbiente e' entusiasta per le decisioni della Consulta sull'acqua, ma amareggiata per quelle sul nucleare. Lo afferma in una nota Vincenzo Pepe presidente nazionale del movimento ecologista, annunciando che FareAmbiente costituira' 'Comitati del Si' al nucleare'. ''Sono estremamente soddisfatto - afferma nella nota Pepe - che la Corte Costituzionale abbia respinto due dei quattro referendum sull'acqua, uno proposto dal 'Comitato Si acqua pubblica' e l'altro dall'Italia dei Valori. E' una grande vittoria politica di FareAmbiente che, anche grazie alla disponibilita' degli avvocati Frosini e Malinconico, ha presentato ricorso contro l'ammissibilità dei referendum sull'acqua e sul nucleare''. ''La Consulta - aggiunge Pepe - ha bocciato il quesito numero 2, riguardante l'abrogazione dell'articolo 150 del codice ambientale riguardante la possibilita' di eliminare la scelta della forma di gestione e procedere all'affidamento a soggetti privati l'altro, quello proposto dall'Idv, frena le probabilità di scelte neostataliste in tema di gestione idrica''. Per quanto riguarda il quesito sul nucleare, continua il presidente di Fareambiente, ''mi sembra che sia una decisione dove le ragioni politiche hanno preso il sopravvento su quelle giuridiche. Ma noi non demordiamo: gia' siamo pronti a lanciare i 'Comitati del Si' al nucleare per iniziare una battaglia culturale a favore dell'atomo. Nel frattempo - conclude Pepe - continueremo a importare energia nucleare dall'estero definendoci verdi''.

FAREAMBIENTE: ACQUA, REFERNDUM; SODDISFATTI PER DECISIONI CONSULTA, UN'ALTRA GRANDE VITTORIA POLITICA

ROMA, 12 GEN -(ANSA)  FareAmbiente e' entusiasta per le decisioni della Consulta sull'acqua, ma amareggiata per quelle sul nucleare. Lo afferma in una nota Vincenzo Pepe presidente nazionale del movimento ecologista, annunciando che FareAmbiente costituira' 'Comitati del Si' al nucleare'. ''Sono estremamente soddisfatto - afferma nella nota Pepe - che la Corte Costituzionale abbia respinto due dei quattro referendum sull'acqua, uno proposto dal 'Comitato Si acqua pubblica' e l'altro dall'Italia dei Valori. E' una grande vittoria politica di FareAmbiente che, anche grazie alla disponibilita' degli avvocati Frosini e Malinconico, ha presentato ricorso contro l'ammissibilit… dei referendum sull'acqua e sul nucleare''. ''La Consulta - aggiunge Pepe - ha bocciato il quesito numero 2, riguardante l'abrogazione dell'articolo 150 del codice ambientale riguardante la possibilita' di eliminare la scelta della forma di gestione e procedere all'affidamento a soggetti privati l'altro, quello proposto dall'Idv, frena le probabilit… di scelte neostataliste in tema di gestione idrica''. Per quanto riguarda il quesito sul nucleare, continua il presidente di Fareambiente, ''mi sembra che sia una decisione dove le ragioni politiche hanno preso il sopravvento su quelle giuridiche. Ma noi non demordiamo: gia' siamo pronti a lanciare i 'Comitati del Si' al nucleare per iniziare una battaglia culturale a favore dell'atomo. Nel frattempo - conclude Pepe - continueremo a importare energia nucleare dall'estero definendoci verdi''.



venerdì 7 gennaio 2011

Edificio condominiale - Gravi difetti di costruzione - Azione finalizzata ad ottenere l'eliminazione dei difetti o il risarcimento dei danni

QUESITI REAL ESTATE

D. Una società immobiliare, commissiona lavori di costruzione di un edificio condominiale appaltandoli ad un'impresa edile. Successivamente alla costruzione si evidenziano difetti di costruzione riconducibili all' art. 1669 c.c.  Contro chi deve rivalersi l'amministratore per tali difetti, la società immobiliare oppure all'impresa edile?
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R.1. Giurisprudenza
§ Sulla legittimazione attiva e passiva all'azione ex art.1669 cod. civ.:
- In tema di appalto, l'azione prevista dall'art.1669 cod. civ. può essere fatta valere nei confronti dell'appaltatore anche dagli aventi causa del committente nel termine di dieci anni dal compimento dell'opera (Cass. civ., Sez. II, 31 maggio 2007, n. 12790).
- In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, se tali difetti determinano un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile, la relativa azione - prevista dall'art. 1669 cod. civ. ed avente natura extracontrattuale - può essere proposta anche dall'amministratore; diversamente, se i difetti sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all'art. 1667 cod. civ., la relativa azione - di natura contrattuale - spetta soltanto al committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ricompreso i vizi di costruzione nella fattispecie dell'art. 1667 cod. civ., aveva negato all'amministratore del condominio la legittimazione attiva a proporre la relativa azione, non essendo il condominio committente dell'opera) (Cass. civ., Sez. II, 6 febbraio 2009, n. 3040). Cass. civ., Sez. II, 1 agosto 2006, n. 17484).
- L'amministratore del condominio è legittimato a proporre l'azione di cui all'art. 1669 cod. civ., relativa ai gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale (Cass. civ., Sez. II, 1 agosto 2006, n. 17484);
- L'art. 1669, c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi (Cass. civ., Sez. II, 23 luglio 2007, n. 16202).
- In materia di appalto privato, la norma di cui all'art. 1669 c.c. deve ritenersi applicabile non solo nei confronti di colui che abbia costruito direttamente per mezzo di propri lavoratori dipendenti, bensì anche nei confronti di colui che organizzi, con varie forme giuridiche di cooperazione, la complessiva attività necessaria per realizzare l'opera, prendendo l'iniziativa e facendo proprio il risultato economico e quindi anche il rischio finale complessivo (Trib. civ. Monza, Sez. I, 22 settembre 2008).
- L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c., in tema di rovina e difetti di immobili, ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, risiedendo il presupposto della responsabilità nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale (Trib. civ. Monza, Sez. IV, 28 febbraio 2008).
2. Conclusioni
L'art. 1669 cod. civ. configura, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e di parte della dottrina, una forma di responsabilità extracontrattuale e pertanto la relativa azione finalizzata ad ottenere l'eliminazione dei difetti o il risarcimento dei danni subiti potrà essere esperita dal condominio direttamente nei confronti dell'appaltatore (eventualmente in via solidale nei confronti del committente). L'impresa edile appaltatrice poi se riterrà che la rovina o i difetti dell'opera sono riferibili alle direttive ad essa impartite dall'immobiliare committente o a errori di progettazione o di controllo sull'attività dei lavoratori, provvederà a chiamare in causa rispettivamente la committente, se già non è parte del giudizio perché citata direttamente dal condominio, il progettista ed il direttore dei lavori, chiedendone la condanna a rifondere i danni lamentati dal condominio in ipotesi di loro riconoscimento da parte del Giudice.

domenica 2 gennaio 2011

ATTIVITA' IMMOBILIARI VIGILATE: I limiti del D.L. n.78/2010

Il D.L. n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) pone limiti gestionali all'attività immobiliare delle Casse Previdenziali professionali (art. 8, comma 15); la norma prevede che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza siano subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'autorizzazione preventiva sulla singola operazione immobiliare da parte dei Ministeri vigilanti è contrastata con convinzione dall'A.d. E.P.P., l'associazione che raccoglie 20 Casse privatizzate e rappresenta oltre due milioni di professionisti; l'organismo di coordinamento delle Casse auspica un controllo all'interno delle masse finanziarie in gioco. Non si può scomporre il binomio libertà/responsabilità e se responsabilità vuol dire risposta e rappresenta un debito verso il mondo professionale che ha conferito agli amministratori delle Casse private un mandato rappresentativo, libertà vuol dire autonomia gestionale.
La "vigilanza leggera", che sposti il controllo sul piano complessivo degli investimenti, evita lo stop alla gestione indipendente degli asset immobiliari delle Casse. Si deve accettare di essere vigilati in modo puntuale e costante nel tempo, ma non con modalità invasive e penalizzanti. I tempi di un mercato immobiliare ancora in crisi strutturale non consentono bavagli burocratici. Non si possono accettare deroghe alla libera determinazione di definire il proprio futuro.
Del resto, recentemente, lo stesso Ministro Tremonti ha dichiarato di ritenere sufficiente che il decreto interministeriale contenga solo una verifica sulle masse dismesse e sui flussi di liquidità all'interno di piani annuali di impiego.
D'altronde anche l'idea di creare una supercassa per trarne vantaggi gestionali e di servizio (proposta di legge C3522 a firma Di Biagio - Berardi -Angeli), dimostra l'assenza di una politica univoca nei confronti delle professioni. Una cassa unica presuppone un sistema previdenziale unitario e omogeneo e non la velleitaria convinzione di costruirlo con la forza della legge.


Fonte: Sole24ore
Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Regionale  E-Valuations