domenica 2 gennaio 2011

ATTIVITA' IMMOBILIARI VIGILATE: I limiti del D.L. n.78/2010

Il D.L. n. 78/2010 (convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) pone limiti gestionali all'attività immobiliare delle Casse Previdenziali professionali (art. 8, comma 15); la norma prevede che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza siano subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'autorizzazione preventiva sulla singola operazione immobiliare da parte dei Ministeri vigilanti è contrastata con convinzione dall'A.d. E.P.P., l'associazione che raccoglie 20 Casse privatizzate e rappresenta oltre due milioni di professionisti; l'organismo di coordinamento delle Casse auspica un controllo all'interno delle masse finanziarie in gioco. Non si può scomporre il binomio libertà/responsabilità e se responsabilità vuol dire risposta e rappresenta un debito verso il mondo professionale che ha conferito agli amministratori delle Casse private un mandato rappresentativo, libertà vuol dire autonomia gestionale.
La "vigilanza leggera", che sposti il controllo sul piano complessivo degli investimenti, evita lo stop alla gestione indipendente degli asset immobiliari delle Casse. Si deve accettare di essere vigilati in modo puntuale e costante nel tempo, ma non con modalità invasive e penalizzanti. I tempi di un mercato immobiliare ancora in crisi strutturale non consentono bavagli burocratici. Non si possono accettare deroghe alla libera determinazione di definire il proprio futuro.
Del resto, recentemente, lo stesso Ministro Tremonti ha dichiarato di ritenere sufficiente che il decreto interministeriale contenga solo una verifica sulle masse dismesse e sui flussi di liquidità all'interno di piani annuali di impiego.
D'altronde anche l'idea di creare una supercassa per trarne vantaggi gestionali e di servizio (proposta di legge C3522 a firma Di Biagio - Berardi -Angeli), dimostra l'assenza di una politica univoca nei confronti delle professioni. Una cassa unica presuppone un sistema previdenziale unitario e omogeneo e non la velleitaria convinzione di costruirlo con la forza della legge.


Fonte: Sole24ore
Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Regionale  E-Valuations 

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