sabato 27 novembre 2010

CALABRIA/RIFIUTI: PUGLIANO, SI PROFILA VERA EMERGENZA

martedì 16 novembre 2010

FAREAMBIENTE PARTECIPA ALLA GIORNATA DELL'ALBERO

FareAmbiente ha aderito alla giornata nazionale dell'albero del 21 novembre promossa dal Ministero dell'Ambiente
( come potrete vedere accedendo al seguente link  http://giornatadellalbero.minambiente.it/?costante_pagina=home&id_lingua=2 )
La Giornata dell’Albero è una occasione per richiamare l’attenzione di tutti, ma soprattutto dei più giovani, sull’importanza dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra.
FareAmbiente parteciperà all'iniziativa coinvolgendo tutti i comuni dove sono presenti i nostri laboratori verdi, piantando un nuovo alberto nella giornata del 21 novembre.

Ogni comune inoltre potrà aderire alla giornata attraverso il link del Ministero che vi abbiamo indicato.

I Comunicati stampa e le foto che scatterete saranno pubblicate sul sito nazionale e su quello del Ministero.
Il Ministero dell’Ambiente per la Giornata Nazionale dell’Albero 2010, in collaborazione con le Regioni, l’ANCI, l’UNCEM, il Corpo Forestale dello Stato, FareAmbiente e d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Politiche agricole, propone la piantumazione in contemporanea, per il 21 novembre alle ore 12.00, in ogni Comune che aderisca all’iniziativa.

martedì 9 novembre 2010

CNR: Rischio geo-idrologico in Italia Un catalogo per definire i livelli di rischio

L’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha prodotto uncatalogo di eventi di frana e di inondazioni storiche in Italia. Il catalogo – unico per completezza e copertura temporale – ha permesso di definire i livelli di rischio da frana e da inondazione a cui è soggetta la popolazione Italiana, come pure di identificare “hot spots”, ossia aree del paese maggiormente soggette a fenomeni franosi e d’inondazioni con conseguenze potenzialmente fatali. 

"Analizzando la parte del catalogo che copre il periodo più recente, fra il 1950 al 2008, emerge come vi siano state almeno 6.380 vittime (morti, dispersi, feriti) per frana e almeno 2.699 vittime di inondazioni. Nel periodo considerato, tutte le regioni italiane hanno subito vittime per frana o per inondazione. Le regioni più esposte al rischio da frana per la popolazione sono state il Trentino Alto Adige (675 vittime dovute a 198 eventi franosi), la Campania (431 vittime in 231 eventi), la Sicilia (374 vittime in 33 eventi) e il Piemonte (252 vittime in 88 eventi). In Veneto, il solo evento del Vajont del 9 ottobre 1963 causò oltre 1.900 vittime. Le regioni più esposte al rischio da inondazione per la popolazione sono state il Piemonte (235 vittime in 73 eventi alluvionali), la Campania (211 vittime in 59 eventi), la Toscana (456 vittime in 51 eventi), e la Calabria (517 vittime in 37 eventi)."

Allora come può proseguire la ricerca? Quali sono i metodi, le strategie e gli strumenti più utili permitigare gli eventuali rischi, prodotti da questi eventi che, si badi bene, sono naturali e "contribuiscono a scolpire il paesaggio italiano così come noi lo conosciamo"?

Il CNR IRPI sta provvedendo anche a sviluppare, per il Dipartimento della Protezione Civile,della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un sistema prototipale per la previsione di frane indotte dalle precipitazioni, sulla base di soglie di pioggia e di misure e previsioni quantitative della precipitazione e ha anche messo a punto metodologie per la definizione e la mappatura del rischio da frana e da inondazione a differenti scale geografiche, da quella nazionale a quella locale. Sicuramente questi fenomeni non si possono eliminare o arginare o combattere, ma si può certamente cercare di prevederli con più precisione possibile e arginare i rischi.

venerdì 5 novembre 2010

Perché non si applica la SCIA in edilizia

FONTE: www.lavoripubblici.it
Dopo l'approvazione della legge 122/10, alcuni giornali ed alcuni Dirigenti di Comuni, si sono prodigati a "spiegare" che la DIA, normata dal DPR 380/01 (Testo Unico dell'edilizia), risultava "abolita o abrogata o sostituita" dalla SCIA. Altri giornali ed altri Dirigenti dei Comuni, hanno obiettato che la norma non fosse rivolta all'attività edilizia.
Per poter comprendere quale è la giusta interpretazione, bisogna fare un excursus del panorama legislativo, riguardante la DIA amministrativa e la DIA edilizia.

A) La Legge 241 del 7 agosto 1990, prima della SCIA - Legge 122/10
La legge 241/90, pubblicata in G.U. il 18 agosto 1990, n. 192 ed intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nella sua originaria stesura, chiaramente indicava all'art.19 che l’applicazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) era riferita ai procedimenti amministrativi ed esattamente: "In tutti i casi …… ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, ………..". L'annotazione che escludeva l'attività edilizia. è stata confermata dall’art.2 della Legge 537 del 1993, rimanendo in vigore fino all'emanazione della Legge 80 del 2005.

E' importante anche rilevare che il Legislatore con i regolamenti di cui al DPR 300/92, al DPR 407/94,al DPR 411/94 ha voluto chiarire, le materie (ed i Ministeri interessati) riguardanti l'applicazione dell’articolo 19 della Legge 241/90 ed in quali casi si poteva utilizzare la Denuncia Inizio Attività ed in quali casi invece era da escludere la sua applicazione.

Con l'articolo 21 della Legge 15/2005 è stata aggiunta la rubricazione degli articoli della Legge 241/90, e l'articolo 19 è stato intitolato "Denuncia di Inizio Attività".

Con l'articolo 3 della Legge 80/2005 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005) è stato invece riscritto completamente l'articolo 19 della Legge 241/90, ed il titolo dell'articolo 19 è stato modificato in "Dichiarazione di Inizio Attività".

Questa modifica è di natura fondamentale, perché il Legislatore ha volutamente diversificato il procedimento amministrativo dellaDichiarazione Inizio Attività, riferito all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale , dal procedimento amministrativo dellaDenuncia di Inizio Attività, riferito all'attività edilizia, nata da alcuni Decreti Legge del 1995, convertiti con la Legge 662/96.

B) La DIA nell'edilizia - dalla Legge 662/96 al Testo Unico DPR 380/01
La nuova disciplina della Denuncia Inizio Attività riferita all'edilizia, è stata dapprima stabilita dall'art. 8 del decreto legge. 27 marzo 1995, n. 88, ed è divenuta effettiva per effetto del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.
La specificità della materia edilizia e della D.I.A. normata dalla L.662/96, si evidenziava in un iter completamente diverso da quello normato dalla Legge 241/90, in particolare dai seguenti punti:
  • 1. l'attività edilizia poteva iniziare dopo 20 giorni;
  • 2. la D.I.A. doveva essere corredata, al momento della presentazione, da una dettagliata relazione asseverata a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali;
  • 3. C'era l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
  • 4. l'efficacia della D.I.A. era al massimo pari a tre anni;
  • 5. Il progettista doveva emettere un certificato di collaudo finale che attestava la conformità dell'opera al progetto presentato.

Con l'emanazione del Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 e delle successive leggi che hanno modificato e integrato il testo iniziale, con gli articoli 22 e 23 si è di nuovo intervenuto sulla Denuncia Inizio Attività nell'edilizia, andando a modificare i seguenti punti:
  • 1. l'attività edilizia può iniziare dopo 30 giorni;
  • 2. la D.I.A. deve essere corredata, dall'indicazione dell'impresa esecutrice dei lavori e dal D.U.R.C.;
  • 3. il progettista, o un tecnico abilitato, deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.
  • 4. lo stesso tecnico deve presentare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale ovvero una dichiarazione che le opere di cui alla D.I.A. non hanno comportato modificazioni del classamento.

La peculiaretà della materia e dell'iter di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/01, rende alla Denuncia Inizio Attività dell'edilizia una specificità non assimilabile ad altro procedimento amministrativo.

C) La SCIA - Legge 122/2010
Con l'emanazione della Legge 30 luglio 2010, n. 122, è nato l'equivoco riguardo alle materie in cui risulta applicabile la nuova procedura della SCIA.

Il TITOLO III della Legge 122/2010, denominato SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE, già indirizza in quale campo la nuova norma legifera.
In particolare l'art. 49, intitolato "Disposizioni in materia di conferenza di servizi" con il comma 4-bis, sostituisce completamente l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la maggiore novità che non si debbono aspettare i 30 giorni del testo previgente, ma l'attività puo essere iniziata contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Scia. L'articolo 49 prosegue con il comma 4-ter, che nella sua lettura dovrebbe chiarire in quali materie è applicabile la SCIA.
"4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Quindi il primo periodo del comma 4-ter specifica che la SCIA riguarda le materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione che sono: moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie, con esclusione di quanto specificato nel nuovo articolo 19 della Legge 241/90, mentre il secondo periodo del comma 4-ter specifica che la "segnalazione certificata di inizio attività" sostituisce la "dichiarazione di inizio attività" riportata in ogni normativa statale e regionale.

Il legislatore con l'articolo 49 comma 4-ter ha chiaramente voluto escludere l'applicazione della SCIA all'edilizia, in quanto:
  • 1. la materia dell'edilizia rientra nel "Governo del Territorio" materia che la Costituzione all'articolo 117 terzo comma indica tra le "materie di legislazione concorrente" quindi di competenza regionale;
  • 2. l'espressione Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) sostituisce l'espressione Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e non l'espressione Denuncia di Inizio Attività di cui al DPR380/01 o di altre norme che utilizzano detta espressione.

D) Abrogazione di una legge
L'abrogazione è l'istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell'efficacia di una norma giuridica.
A norma dell'art.15 del Codice Civile, una norma di legge puo essere abrogata nel tempo, prevedendo che la nuova legge abroghi quella previgente qualora:
  • 1. vi sia un'espressa previsione in tal senso da parte del legislatore (abrogazione espressa)
  • 2. vi sia incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti (abrogazione tacita)
  • 3. la nuova legge ridisciplini l'intera materia prima regolata dalla legge previdente (abrogazione implicita).
Nel caso in esame, il nuovo art.19 della legge 241/90, NON ABROGA (ne espressamente, ne tacitamente, ne implicitamente) le norme riportate negli articoli 22 e 23 del DPR380/01.

A maggior chiarezza, si fa presente che invece, il DPR 380/01, trattandosi di testo di legge che ha ridisciplinato l'intera materia edilizia, ha espressamente abrogato con l'art.136 numerose norme di legge previgenti.

E) Abrogazione di una norma di un Testo unico
L'abrogazione di una norma contenuta in un Testo Unico, deve avvenire solamente in modo esplicito, ai sensi della Legge 8 marzo 1999, n. 50.
Infatti l'art.7 comma 6 della Legge 50/1999 specifica che "Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici."

F) Chiarezza testi normativi
A conferma che una legge debba essere chiaramente abrogata, è stata emanata la Legge 18 giugno 2009, n.69, che con l'articolo, inserisce un articolo nuovo alla Legge 400 del 23 agosto 1988, il 13/bis che alla lettera a) stabilisce: "Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate; mentre nel resto dell'articolato, indica i modi ed i tempi per correggere e/o aggiornare i testi normativi. "

G) Conclusioni
Si può decisamente affermare che la SCIA di cui al nuovo art.19 della Legge 241/90 non riguarda l'attività edilizia perché:
  • 1) nel testo della Legge 30 luglio 2010, n. 122 non c'è scritto;
  • 2) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10 prevede che la SCIA, sostituisce la Dichiarazione Inizio Attività e non la Denuncia Inizio Attività;
  • 3) l'art.49 comma 4-ter della Legge 122/10, riguarda le materie di cui all'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione;
  • 4) l'attività edilizia rientra nel "Governo del Territorio", materia che la Costituzione all'articolo 117 terzo comma indica tra le "materie di legislazione concorrente" quindi di competenza regionale;
  • 5) la specificità delle norme di cui alla Denuncia di Inizio Attività del Testo Unico dell'Edilizia DPR380/01, tra cui le responsabilità del progettista-direttore dei lavori-collaudatore, la sicurezza dei lavori; la regolarità delle Ditte esecutrici dei lavori, gli obblighi della denuncia in catasto, esclude qualsiasi somiglianza alle norme di cui all'art.19 della Legge 241/90;
  • 6) il nuovo art.19 della legge 241/90, non abroga le norme riportate negli art. 22-23 del DPR 380/01;
  • 7) ai sensi dell'art.7 comma 6 della Legge 50/99, l'abrogazione di una norma contenuta in un Testo Unico, deve avvenire solamente in modo esplicito.


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Compravendite, atto nullo se la planimetria non corrisponde al testo



Chiarezza e trasparenza degli atti e delle proprietà, informatizzazione dei dati, congruità tra planimetrie e stato di fatto, emersione degli immobili fantasma, fruibilità dati via internet. Questi i tratti salienti dell'impatto prodotto dalla manovra Finanziaria (L. 30 luglio 2010, n. 122) nel settore immobiliare. Tema dibattuto al workshop organizzato di Urban Promo 2010. La manovra Finanziaria con una serie di nuove disposizioni in tema immobiliare ha di fatto acceso i riflettori sull'Agenzia del territorio e sulle procedure di trascrizione. Tra le novità introdotte c'è la realizzazione dell'Anagrafe immobiliare integrata che dovrà mettere a sistema i dati della Conservatoria con quelli del Catasto in modo che le ricerche negli archivi delle due istituzioni, siano esse fatte per immobile o per individuo, diano sempre gli stessi risultati. Un'esigenza di affidabilità, tracciabilità e trasparenza degli atti che sarà coronata tra qualche anno dalla trasmissione alla Conservatoria per via informatica anche degli atti notarili, e non solo delle note di trascrizione. Già nel prossimo anno in quattro città sarà sperimentata la trasmissione in via informatica degli atti notarili senza che sia più necessario l'invio dei documenti cartacei alla Conservatoria. Significativo che nella trasmissione informatica delle ipoteche ci saranno data e ora certificate per accertare il momento esatto dell'iscrizione. «Per i notai la trasmissione per via informatica degli atti sarà sicuramente una innovazione gradita. Per quanto riguarda l'allineamento delle banche dati sarebbe importante che per ciascun immobile ci fossero anche le eventuali trascrizioni dei vincoli dei beni culturali», ha commentato il notaio Giulia Clarizio. Qualche preoccupazione nella categoria dei notai desta invece l'introduzione della sanzione della nullità dell'atto in mancanza di corrispondenza tra testo e planimetria della compravendita e reale stato di fatto dell'immobile. L'obiettivo è quello di impedire al notaio di ricevere, e quindi di legittimare, un atto che non corrisponda allo stato di fatto. Una sanzione pesante e inappellabile di cui ancora non si capiscono gli estremi di non corrispondenza, tra atto e stato di fatto, in grado di determinare la nullità. Rilevante è poi la disposizione relativa all'emersione degli immobili fantasma, che con una moratoria di qualche mese possono essere denunciati ottenendo una iscrizione transitoria. Chiaramente, hanno sottolineato i dirigenti dell'Agenzia del territorio, l'iscrizione transitoria vale solo per l'individuazione a fini fiscali di un rendita presunta, ma non dà certo diritto alla commercializzazione dell'immobile. A contribuire alla chiarezza e alla tracciabilità anche dell'uso degli immobili rientra la disposizione che introduce l'obbligatorietà di inserimento dei dati catastali in ogni atto relativo alle locazioni degli stessi. In quest'ottica di innovazione importante è anche l'obiettivo della massima fruibilità degli atti contenuti nelle banche dati pubbliche per facilitare il lavoro delle categorie professionali interessate e la ricerca del singolo individuo in relazione ai suoi beni, di visionare sul web le planimetrie e gli altri dati significativi relativi agli immobili.

martedì 2 novembre 2010

PROGETTO GAGI: ATTIVATO BANDO PER IL MASTER IN POLITICHE PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE

     


Comunicato stampa


Nell’ambito del Progetto G.A.G.I., attivato dalla Fondazione Giambattista Vico e cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato emesso il Bando di Concorso per la partecipazione ad un Master in “Politiche per lo sviluppo turistico locale”.
Finalità del Master è la creazione di figure professionali esperte e in grado di sviluppare in ambito locale il settore del turismo ed essere di incentivo e di sostegno alla professionalizzazione di imprenditori e operatori di vario livello già impegnati nel settore oggetto del Master o in ambiti affini. Il livello qualitativo del Master è assicurato dalla presenza di docenti ed esperti provenienti da Università italiane e estere.
Il numero dei posti disponibili è di cinquanta. Dopo una attenta valutazione di coloro che avranno presentato domanda, verrà stilata una graduatoria di merito. I classificati tra il primo e il ventiquattresimo posto compreso godranno di una iscrizione completamente gratuita. Per i restanti 26 , a parziale copertura dei costi di partecipazione al Master, la Fondazione Giambattista Vico mette a disposizione altrettante borse di studio in ragione delle quali  i candidati dovranno versare  € 500,00 ciascuno.
Il Master ha la durata di un anno e sarà articolato in tre moduli che, al loro interno, prevedono modalità diverse di apprendimento: lezioni curriculari (frontali), E-learning, Seminari e Stage.
Le date relative alle lezioni curriculari e ai seminari si terranno in due riprese presso le sedi della Fondazione Giambattista Vicodi Capaccio (SA) e di Vatolla (SA):
Prima tranche:               dal 6 al 18 dicembre 2010
Seconda tranche:          dal 21 al 26 marzo 2011
Il sistema E-learning, con monitoraggio e valutazione interattiva ad accesso codificato, sarà attivo per tutta la durata del Master. Naturalmente la frequenza ai corsi, E-learning compreso, è obbligatoria, tanto che potrà essere ammesso all’esame finale solo chi abbia frequentato almeno l’80% delle lezioni. L’intero bando ed il modello di adesione sono scaricabili dal sitowww.progettogagi.org.