L'art. 19, comma 14, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 29 della legge 52 del 27 febbraio 1985, secondo il quale: “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. Ag. territorio circ. n. 2 del 9 luglio 2010), la norma in questione deve essere letta alla luce delle disposizioni
dettate dallo stesso D.L. in materia di aggiornamento catastale, aventi la finalità di migliorare le banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e, con ciò, l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale in campo immobiliare conseguente al mancato aggiornamento dei dati oggettivi delle unità immobiliari e, dunque, all'occultamento della maggiore redditività dei fabbricati. La norma in esame ha, quindi, finalità tributarie, per il raggiungimento delle quali essa prescrive un duplice adempimento: l'individuazione del soggetto titolare dei diritti reali e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della rappresentazione dell'immobile. Come vedremo, l'efficacia vincolante delle previsioni normative è rafforzata dalla sanzione di nullità dei contratti onclusi in violazione delle predette prescrizioni.
Ing. Aurelio Longo
Coordinatore Regionale E-Valuations
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