mercoledì 16 maggio 2018

DRONI & PRIVACY: L'IMPATTO DEL NUOVO GDPR SUI SAPR


Il prossimo 25 Maggio 2018 entrerà in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679(1) che prenderà il posto  del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)  sulla protezione dei dati personali, dunque la privacy cambia le regole normative, ma impone anche un cambiamento del modo di concepire questo tema da anni considerato una burocrazia inutile dalle aziende e qualcosa simile a un'utopia dagli utenti, sempre più pervasi da un' infinità di strumenti e tecnologie che invadono la loro sfera privata.
Nel novero dei dispositivi che trattano dati personali fanno parte, senza dubbio, i droni e che sempre più spesso vediamo volare sulle nostre teste. Con il nuovo Regolamento europeo, le aziende che li producono e che li commercializzano avranno l'onere di rispettare una serie di precise regole, tra cui i principi di privacy by design e privacy by deafult. Nel primo caso, la normativa impone ai produttori di considerare il diritto alla protezione dei dati fin dalla fase di progettazione dello strumento che tratterà tali dati, in modo da realizzare un prodotto finale che ne riduca al minimo l’utilizzo. La privacy by default, invece, impone agli utilizzatori dello strumento (in veste di Titolari) di adottare delle “misure tecniche e organizzative” adeguate per garantire che siano trattati solo i dati necessari per la finalità perseguita. Gli aeromobili dovranno infatti essere costruiti e configurati per raccogliere meno dati personali possibile. E anche se i droni sono perlopiù utilizzati per attività hobbystiche nel tempo libero, non c'è affatto da scherzare con la privacy perchè trascurare le prescrizioni delle misure varate da Bruxelles comporterà sanzioni fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo dei trasgressori.Ma se nella società attuale sono generalmente i cittadini le vittime rassegnate di violazioni sistematiche della loro privacy, con l'utilizzo dei droni per scopi ricreativi può essere l'utente stesso che più o meno consapevolmente, e talvolta forse anche per curiosità, può trasformarsi nell'artefice di attività intrusive nella vita privata altrui, rischiando di pagarne poi care le conseguenze.Tra gli elementi di novità del General Data Protection Regulation (GDPR) che impatteranno maggiormente sul comparto dei droni spicca il Data Protection Impact Assessment (DPIA). Si tratta di una particolare valutazione che si inserisce nel più ampio contesto del principio di accountability  trasversale a tutte le disposizioni del Regolamento  e che deve essere effettuata prima dell’inizio del trattamento con l’obiettivo di valutare la probabilità e la gravità del rischio. Gli operatori che vorranno utilizzare i droni per attività professionali o che prevedono comunque il trattamento dati dovranno, quindi, confrontarsi con questo adempimento. Infatti la consulenza sullo svolgimento del DPIA avrà uno spazio centrale tra le attività richieste ad un DPO. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)(2) è un procedimento in base al quale il titolare del trattamento è chiamato a valutare e gestire i rischi che un determinato trattamento può comportare per i diritti e le libertà dei soggetti interessati. L'ipotesi generale riguarda i trattamenti che, prevedono in particolare l'uso di nuove tecnologie, possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, considerando in particolare, la natura, l'oggetto, e le finalità del trattamento. L’art.35 del Regolamento indica il contenuto minimo del DPIA, ovvero: una descrizione sistematica del trattamento e delle finalità del trattamento stesso, una valutazione della necessità e proporzionalità del trattamento in relazione alle finalità ed una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, oltre che una descrizione delle misure di sicurezza applicate. Questa “overview” consente di avere tutte le informazioni utili per mitigare il rischio ed assicurare la conformità del trattamento in riferimento a quanto previsto dagli obblighi normativi. Trattandosi di un documento dinamico, tale valutazione dovrà essere continuamente aggiornata rispetto alle evoluzioni ed alle modifiche attuate nel tempo. Il regolamento chiarisce che l'utilizzo di una nuova tecnologia, definito in "conformità con il grado di conoscenza tecnologica raggiunto", può comportare l'obbligo di condurre una DPIA, in quanto il ricorso ad una nuova tecnologia può generare conseguenze sul piano individuale e sociale o talora ignote. La DPIA per tanto aiuterà a comprendere e gestire tali rischi. Esistono poi dei casi speciali invece, in cui è sempre richiesto un DPIA e sono:
a. Il titolare svolge una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significatamente su dette persone fisiche;
b. Il titolare tratta su larga scala categorie particolari di dati personali (c.d. dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati;
c.  Il titolare effettua una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico;     
Il Garante Italiano per la protezione dei dati personali fornisce invece una serie di consigli per far sì che l'utilizzo dei droni a fini ricreativi rispetti la normativa in materia di privacy che di seguito sono elencati(3):
1. Seguire sempre le regole previste dall'ENAC : Usare i Droni per scopo ricreativo è lecito e divertente ma occorre sempre rispettare la privacy degli altri è consigliabile seguire le regole previste dall'ENAC che è l'ente regolatore in Italia per far volare i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) si possono trovare consultando il sito www.enac.gov.it.
2. Fare attenzione alle riprese: Se ad esempio si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera in un luogo pubblico (es parchi, strade, spiagge) è meglio evitare di invadere gli spazi personali e l'intimità delle persone. Infatti la diffusione di riprese realizzate con il drone sul web, social media, in chat etc. può avvenire solo con il consenso dei soggetti ripresi, fatti salvo particolari usi connessi alla libera manifestazione del pensiero, come ad esempio ai fini giornalistici. Negli altri casi, quando è eccessivamente difficile raccogliere il consenso degli interessati, è possibile diffondere le immagini SOLO sei i soggetti interessati non sono riconoscibili, o perchè ripresi da lontano, o perchè si sono utilizzati appositi software per oscurare i loro volti. Occorre poi evitare di riprendere e diffondere le immagini che contengono dati personali come targhe di auto e moto, indirizzi di casa etc.
Le riprese che violano gli spazi privati altrui (es. casa, giardino domestico etc.) sono invece SEMPRE da evitare, anche perchè si potrebbero violare le norme previste dal codice penale.
3. Rispetta gli altri: La presenza di un drone che effettua riprese nelle vicinanze può dare la sensazione di essere osservati inducendo disagio e influenzando il normale comportamento delle persone. E quindi buona regola usare questi strumenti senza invadere la sfera personale altrui, magari comunicando anche preventivamente le proprie intenzioni. Ad esempio se si vuol far volare un drone per riprendere una festa nel proprio giardino di casa, sarebbe bene prima avvisare i vicini che hanno il diritto di non essere anche solo inavvertitamente ripresi nel loro privato.
Un altra buona pratica da seguire è quella di fare in modo che il pilota del drone sia sempre ben visibile, così da non suscitare sospetti o allarme negli altri.
4. Non diventare un orecchio indiscreto: Non si possono usare i droni per captare le conversazioni altrui. Eventuali frammenti di conversazione registrati in modo accidentali possono essere utilizzati ad esempio per pubblicare un video online solo se non rendono riconoscibile il contesto, cioè il contenuto dei discorsi e le persone coinvolte.
5. A prova di privacy: In base a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i Droni come tutti i dispositivi elettronici, devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default. Cioè devono essere configurati per raccogliere meno dati sensibili possibili.
6. Come tutelare la tua privacy: Se è possibile individuare il pilota del drone, si possono chiedere a lui informazioni su come intende utilizzare le riprese ed eventualmente negare il consenso al trattamento dei dati raccolti, specie se sono previste forme di diffusione delle immagini. E nel caso si ritenesse di essere stati vittime di violazioni della propria privacy, ci si può rivolgere al Garante della protezione dei dati personali o in alternativa all'Autorità Giudiziaria.         
 Per quanto possa sembrare arduo e fastidioso sottostare a tutte le prescrizioni implicate, non bisogna dimenticare che questa è una sfida che tutti siamo chiamati ad affrontare, sia che siamo imprenditori che privati cittadini, perchè quella sulla privacy è una normativa che tutela un diritto fondamentale e le libertà dell'individuo.
L’introduzione del Nuovo Regolamento Europeo sulla Data Protection, nonostante la continuità con la precedente normativa Codice Privacy (D.lgs. 196/2003)  , porterà dei sostanziali cambiamenti in tutta la filiera dei droni. Pertanto tutti gli operatori che lavorano all’interno di questa filiera specie se professionisti dovranno prendere necessariamente confidenza con concetti come la privacy by design e by default e il Data Protection Impact Assessment.
Ing. Aurelio Amedeo Longo 
Commissione ICT Ordine Ingegneri Cosenza, Pilota ed Esperto SAPR


Bibliografia e Sitografia 
(1) www.federprivacy.it
(2) Manuale per il trattamento dei dati personali Giovanni ComandèGianclaudio Malgieri - Sole 24 Ore
(3) www.enac.gov.it


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